IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 febbraio 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 122 contenente l'elencazione delle scuole e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva.