IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato
con  regio  decreto  1   ottobre  1926,   n.   1923,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  di  proposte,  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui
all'ultimo  comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n.
1592,  per  i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni   degli   organi
accademici   dell'Ateneo  di  Messina  e  convalidati  dal  Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Preso   atto  del  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso nella seduta del 7 febbraio 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Messina, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale  sulle  scuole  dirette a fini speciali,
all'art. 122 contenente l'elencazione delle  scuole  e'  aggiunta  la
scuola  diretta  a  fini  speciali per terapisti della riabilitazione
della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva.